PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: «di formazione e lavoro» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto a tempo indeterminato».
      2. Per le nuove assunzioni con contratto a tempo parziale delle categorie di lavoratori studenti al primo impiego sono ridotti di due punti percentuali gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

Art. 2.

      1. All'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che con il congedo parentale di cui al capo V del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; in caso di cumulo, il periodo di congedo per la formazione può essere prolungato di ulteriori sette mesi e il congedo parentale di ulteriori cinque mesi».

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

 

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Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.